IL SELF CHECK-IN E' USCITO DI PRIGIONE

Fantastica notizia arrivata il 28 Maggio: diventa di nuovo ammissibile fare l'identificazione degli ospiti da remoto, ossia senza doverli incontrare di persona in struttura. 

Questo è ossigeno puro per le attivita di locazione turistica, sia per chi ha un solo appartamento i piccoli proprietari che normalmente hanno un loro lavoro e fanno questa attivita per passione o per integrare il reddito, sia per le medie e grandi societa di property management per le quali è economicamente impossibile svolgere tutti i check in in presenza.

Ricapitoiamo i fatti

1) TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 L'Articolo di riferimento è l Art. 109 Obbliga i gestori delle strutture ricettive a comunicare alla Questura le generalità degli alloggiati, anche se straniere

"I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, anche non a scopo di lucro, nonché i locatori di immobili o di parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni, hanno l’obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate."

2)Negli anni, le Questure hanno spesso adottato un approccio particolarmente rigoroso nell’interpretazione dell’art. 109 del TULPS, trasmettendo a noi gestori una forte pressione e l’urgenza di adempiere all’obbligo di registrazione degli ospiti in modo immediato e anticipato, anche se la norma, in realtà, si è sempre limitata a richiedere la comunicazione dei dati entro le 24 ore dall’arrivo. Ne ho fatto esperienza piu volte con il mi lavoro e moltisimi annunci in vari comuni italiani. Frasi del tipo "Nessuno dorme a Milano se io non ti do l'ok", usando il TU, mi è stat rivolta personalemnte ad esempio, ma anche il chiedere chi avrebbe fatto i check in se il proprietario vive lontano e dover giustificare il proprio metodo di lavoro.

3) Come tutti sapete, La circolare del 18 novembre 2024 ha ribadito l'obbligo di identificazione personale degli ospiti al momento del check-in, escludendo l'uso di procedure automatizzate. Circolare che e diventato pretetso per gli odiatori degli affitti brevi e che ne ha scatenato la furia la quale si è poi esplicata nell' oltraggio anche materiale delle nostre attivita, delle nostre proprieta e delle nostre vite.

La maggior parte della comunita di host come me è insorta, io nello specifico ho organizzato gruppi di lavoro sul tema, all'interno del grippo Host del veneto del quale sono leader. Ma ovunque si è discusso del tema.

Le associazioni di categoria hanno raccolto la sfida e hanno fatto ricorso, con un lavoro di squadra DAVVERO INCREDIBILE per una categoria professionale cosi recente come la nostra.

Attendevamo la risposta del Tar del Lazio molto presto in quanto la situazione era gia stata considerata dai giudici di estrema gravità e urgenza e il processo e andato per direttissima e ha risposto rendendo di fatto inefficace la circolare del Ministero degli Interni. 

Testo della sentenza:

"...la Circolare è viziata, sia perché risulta in contrasto con l’attuale disposto dell’art. 109 TULPS, sia per la violazione del principio di
proporzionalità, sia, ancora, per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria."

Di fatto quindi samo di nuovo in una situazione nella quale 

NESSUNO CI DICE CHE NON SI PUO FARE IL SELF CHECK IN MA NESSUNO CI DICE ANCHE CHE SI PUO FARE. 

Per questo motivo torniamo ad attenerci al TULPS che di fatto recita cosi 

"I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive(.....)possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.  

.....

Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali."

Quindi al momento l'unico vero obbligo è, ospitare solo chi ha documento valido e compilare e inviare le schedine alloggiati secondo le modalita disposte dal 

DECRETO  16 settembre 2021 del ministero dell'interno (Modifiche al decreto del Ministro dell’interno) entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»; o entro 24 ore se con soggiorni maggiori di una notte. 

Al momento il Ministero dell'interno è a lavoro con le associazioni per stabilire un sistema diidentificaizone da remoto che sia valido (esempio codice OTP o ricnsocimento biomertrico). 

Il nostro consiglio per identficare, finche non sapremo quale è il metodo suggerito dalle autorità, è di adottare svariate misure allo stesso tempo come ad esempio: 

>farsi inviare documento di identita e un selfie fatto all'interno della struttira(attenzine alla privacy e conservazione dei dati!) 

>utilizzare una videochiamata da farsi quando l'ospite si trova gia in struttura verificando documenti e volto dell'ospite

Ricordarsi sempre di inviare le schedine entro i tempi previsti!

Lucia Femio 

 

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